Nella Sentenza n. 1518 del 12/6/2008 la Corte di Cassazione ha affermato che: "L'art. 59, comma 5, del D.Lgs 152/99 puniva con l'arresto fino a due anni e l'ammenda di lire cinque milioni a lire cinquanta milioni "Chiunque nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, ovvero da una immissione occasionale, supera i valori fissati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 ovvero i limiti più restrittivi fìssati dalle Regioni dalle province autonome".rnIn seguito però l'art. 23, comma 1, lett. a) del D.Lgs 258/2000 ha significativamente modificato la disposizione, punendo con la stessa pena:rn"Chiunque nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limiti fissati nella Tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell'Allegato 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province Autonome o dall'Autorità competente a norma degli articoli 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5".
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