In sintesi, quindi, anche secondo l'organo di governo dell'Ue, la partecipazione di terzi al processo produttivo - se avviene nell'ambito delle operazioni sopra menzionate - è pienamente compatibile con l'esistenza di un sottoprodotto e inoltre tali operazioni possono ben consistere in attività di lavaggio, essicazione, raffinazione o omogeneizzazione, che, pur incidendo sulla composizione fisica e del materiale (sottoprodotto), lo lasciano, per il diritto, "tal quale" in quanto non ne modificano l'identità cioè le sue carat-teristiche merceologiche e di qualità ambientale che esso possiede e mantiene. E, dunque, non rientrano in quei "trattamenti o trasformazioni preliminari" che qualificano il residuo produttivo come rifiuto.
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